Trust offshore o fondazioni: differenze e analogie

Qualsiasi siano le ragioni che spingono alla creazione di una società offshore, per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati, di norma si procede alla creazione di fondazioni create ad hoc oppure di trust offshore.

La principale differenza tra questi due è data dal fatto che le prime non sono chiuse in senso stretto all’interno dell’accordo stesso, per cui hanno una gestione più libera, nel rispetto dell’atto e dello scopo per cui sono costituite, potendo compiere anche operazioni di acquisto o vendita di beni, ecc (possibilità che non ci sono nel trust a meno che non sia esso stesso a prevederlo ed indicarlo nell’accordo).

Le potenzialità del trust offshore?

Il trust è facile da realizzare, in quanto richiede 4 elementi:

  • Il protector, che è colui che sorveglia il rispetto del trust, sorvegliando sull’operato del trustee;
  • Il settlor che è il disponente, ovvero il titolare delle azioni, dei liquidi, conti, beni immobili, ecc, che si intende proteggere con il trust stesso;
  • Il trustee che è il gestore del rapporto fiduciario (e può essere sia una persona fisica che una società dotata di personalità giuridica), che deve avere la sede nel paese offshore scelto e che deve gestire i vari beni attenendosi in modo scrupoloso alle regole inserite nell’accordo stesso, non godendo di libertà gestionale;
  • Il oppure i beneficiari (che possono essere gli azionisti per la divisione delle quote e dei dividendi, ecc).

Non è detto che il settlor e il beneficiario coincidano (infatti i trust sono spesso usati per garantire tranquillità economica ai familiari o a soggetti che potrebbero trovarsi privati di beni cospicui, come conseguenza delle attività svolte dal settlor o disponente).

Quali sono i vantaggi?

I vantaggi del trust sono due: totale protezione dei beni (vedi anche Protezione immobiliare) che sono stati fatti rientrare nell’accordo (infatti questi non sono più proprietà di un soggetto specifico che può diventare oggetto di attacchi o aggressioni per crediti), e la possibilità di farli trasferire in caso di morte a soggetti differenti da quelli previsti nell’asse ereditario (vedi anche Prestanome). Inoltre scegliendo il trust discrezionale (esiste anche la versione non discrezionale che invece dà delle maggiori indicazioni nell’atto costitutivo) si ha totale riservatezza anche sulla distribuzione dei redditi o dei dividendi, se previsto.