La guida al mondo offshore
Questa di per sé è una novità, perché bisogna risalire alla fine degli anni ’60 perché si abbia un intervento dello stesso tipo. In particolare, a partire dal 2015, il periodo di sospensione è stato ridotto di 15 giorni, per cui per ogni anno avrà inizio al 1 agosto e termine al 31 agosto, con una durata massima che passa quindi a 30 giorni (vedi anche Società anonima).
Ci sono degli ambiti per i quali non si ha alcun effetto, come per la comunicazione delle cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia oppure di Equitalia, aspetto che caratterizza quindi tutti i ‘cari’ provvedimenti di natura stragiudiziale, come avviene per il precetto, che quindi non subisce alcuna sospensione. Viceversa per il pignoramento, essendo giudiziale, c’è il beneficio della sospensione feriale dei termini. Comunque laddove si applica la sospensione, il principio di fondo, per effettuare il calcolo dei nuovi termini è facile da utilizzare, ovvero bisogna vedere se il momento dal quale cominciare a ‘contare’ la decorrenza dei termini cade prima dell’inizio di sospensione (ovvero prima del 1 agosto) oppure entro l’intervallo fissato dalla legge (quindi tra il 1 agosto e il 31). Nel caso della prima ipotesi si contano i giorni regolarmente fino al 31 luglio poi, per quelli successivi, si continua a contare dal 1 settembre. Invece nella seconda ipotesi il termine comincia a decorrere direttamente a partire dal 1 settembre (vedi anche Partita iva comunitaria).