Sospensione feriale dei termini 2015: durata ed esempi pratici

La durata dei processi civili e l’elevato numero di procedimenti che terminavano a causa della prescrizione (problema che non di rado si verifica anche per il penale), ha spinto il governo ad approvare, nel 2014, un decreto legge volto a rinnovare, tra le altre cose, proprio la durata di sospensione feriale dei termini.

Questa di per sé è una novità, perché bisogna risalire alla fine degli anni ’60 perché si abbia un intervento dello stesso tipo. In particolare, a partire dal 2015, il periodo di sospensione è stato ridotto di 15 giorni, per cui per ogni anno avrà inizio al 1 agosto e termine al 31 agosto, con una durata massima che passa quindi a 30 giorni (vedi anche Società anonima).

Gli effetti dei nuovi termini di sospensione

Ci sono degli ambiti per i quali non si ha alcun effetto, come per la comunicazione delle cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia oppure di Equitalia, aspetto che caratterizza quindi tutti i ‘cari’ provvedimenti di natura stragiudiziale, come avviene per il precetto, che quindi non subisce alcuna sospensione. Viceversa per il pignoramento, essendo giudiziale, c’è il beneficio della sospensione feriale dei termini. Comunque laddove si applica la sospensione, il principio di fondo, per effettuare il calcolo dei nuovi termini è facile da utilizzare, ovvero bisogna vedere se il momento dal quale cominciare a ‘contare’ la decorrenza dei termini cade prima dell’inizio di sospensione (ovvero prima del 1 agosto) oppure entro l’intervallo fissato dalla legge (quindi tra il 1 agosto e il 31). Nel caso della prima ipotesi si contano i giorni regolarmente fino al 31 luglio poi, per quelli successivi, si continua a contare dal 1 settembre. Invece nella seconda ipotesi il termine comincia a decorrere direttamente a partire dal 1 settembre (vedi anche Partita iva comunitaria).

Esempi di calcolo

  • Prendiamo il caso di una notifica per la quale il termine inizia dal 12 luglio 2015. Il calcolo si fa contando i giorni fino al 31 luglio, poi si ricomincia a contare dal 1 settembre, per cui se la durata prevista fosse di 60 giorni, allora la scadenza si avrebbe il 12 ottobre (perché l’11 che chiude i 60 giorni ‘cade’ di domenica, quindi si passa al primo giorno successivo utile);
  • Nel caso di decorrenza dal 2 agosto invece la scadenza del termine sarebbe il 30 ottobre, che è la medesima anche se la data di partenza fosse stata il 7 agosto, il 22, oppure addirittura il 31 agosto.