
Rimborso per contribuente che risiede in un Paese della Ue differente da quello in cui si richiede il rimborso (sempre Ue)
- Caso 1: Nel caso di un residente in Italia, la richiesta va comunque rivolta all’Agenzia delle Entrate, tramite Entratel se si è abilitati, oppure in alternativa con Fisconline (vedi anche Nuove norme sul falso in bilancio), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è maturato il credito iva che si vuole riscuotere. Prima di compilare la domanda bisogna controllare il tipo di “preferenza” che lo Stato membro coinvolto ha (le varie possibilità sono riportate nell’apposita tabella), così come gli specifici codici che permettono l’individuazione dei vari beni. Le domande inviate vengono poi inoltrate, dopo il controllo, dall’agenzia delle Entrate all’amministrazione competente sulle questioni fiscali del Paese straniero coinvolto nel rimborso.
- Caso2: a parti invertire, la domanda di rimborso viene fatta da un residente in un paese Ue (vedi anche Bonifico internazionale), mentre quello competente per il rimborso è l’Italia. La richiesta va fatta alla propria autorità nazionale specializzata in questioni fiscali, secondo le modalità indicate, che poi la inoltrerà all’Agenzia delle Entrate italiana. In questo caso la richiesta di rimborso è sia trimestrale (se si raggiungono almeno i 400 euro, e valgono i termini per l’iva da ‘residenti in Italia’) oppure annuale (con un minimo di 50 euro, e la richiesta va fatta entro il 30 settembre).
Contribuenti residenti extra Ue
In particolare, è stata eliminata la possibilità di richiesta del rimborso semestrale, passando anche in questo caso a quella trimestrale o annuale. Per la domanda, oltre alla consegna a mano, è possibile impiegare anche la posta od il corriere. Il modello specifico è quello Iva 79, così come modificato dal 1 gennaio 2010.
La procedura semplificata 2015
L’introduzione della procedura semplificata dal 2015 per il rimborso iva nazionale (con eliminazione della presentazione delle garanzie nei casi previsti ovvero, in senso assoluto, al di sotto dei 15 mila euro, e al di sopra per i soggetti “affidabili”) non si è estesa al caso di soggetti non residenti in Italia.