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Inoltre, mentre il domicilio civile può essere scelto in modo completamente libero, per quello fiscale ci sono delle limitazioni, dovute alla sua natura particolare, ovvero quella di determinare in modo chiaro e netto il tipo di imposizione fiscale, l’ente impositore e l’applicazione di particolari regimi fiscali se previsti (vedi anche Partita Iva Comunitaria).
Se una persona risiede in un comune italiano, allora nello stesso comune c’è anche il domicilio fiscale. Se non è residente in Italia, allora si applica il principio di produzione del reddito (o di quello più elevato nel caso di differenti redditi) per l’individuazione del domicilio fiscale e di conseguenza del regime di tassazione a cui verrà sottoposto: se non residente in Italia, ma il reddito più elevato è in uno dei suoi comuni, allora si ha il domicilio fiscale, che prevale su quello della residenza stessa (sempre fatte le eccezioni previste dalle convenzioni esistenti per evitare la doppia imposizione).
Inoltre un soggetto può non essere residente nello Stato italiano, ma esservi considerato residente dal punto di vista fiscale, in quanto per almeno 183 giorni all’anno è residente o domiciliato civilisticamente in Italia, oppure lo è sempre secondo il principio del domicilio fiscale. Per quanto riguarda i soggetti che sono obbligati alla registrazione all’aire, se la loro famiglia continua a risiedere in Italia, sono considerati ugualmente residenti ai fini fiscali (in quanto prevale il principio del centro vitale dei propri interessi), stesso discorso per chi lavora all’estero, ma al fine settimana rientra in italia, perché si desume che qui vi sia il centro degli interessi sociali ed affettivi.
Il soggetto residente fiscalmente in Italia viene sottoposto alla tassazione vigente, ai fini Irpef, se si tratta di persona fisica.
Il discorso del domicilio, ai fini tributari, è un po più articolato e può prevalere sull’aspetto della residenza realmente posseduta. Per la determinazione del domicilio fiscale, si può tener conto di numerosi aspetti, quali:
Nel caso in cui un soggetto non voglia quindi avere alcun obbligo tributario in Italia non deve risultare residente, né deve avere alcun tipo di relazione che possa ricondurre al concetto di domicilio fiscale, con delle complicazioni se il suo trasferimento è stato effettuato in uno dei Paesi presenti nella black list.
In questo caso infatti l’onere della prova, sulla dimostrazione che il trasferimento è stato reale, spetta interamente al contribuente, mentre l’Agenzia può usare qualsiasi mezzo documentale o non per dare prova diversa.