La guida al mondo offshore
Il legislatore ha deciso di coinvolgere per il pagamento dell’Ivie tutti gli immobili, di qualsiasi tipologia, compresi quelli in costruzione, terreni, depositi, o di natura commerciale o utilizzati per svolgere attività, oltre che quelli di tipo residenziale (vedi anche Acquistare casa all’estero), senza alcuna eccezione (l’aliquota rimane la stessa tanto per i terreni che per le costruzioni di vario tipo, con una agevolazione solo per le case adibite ad abitazione principale).
Il pagamento va effettuato quindi da tutti coloro che hanno un diritto di proprietà o di usufrutto (derivante anche da successione o donazione), compresi i locatari, in relazione alla quota di proprietà ed alla durata di possesso (principi quindi analoghi al pagamento dell’Imu).
Per la sola abitazione principale detenuta all’estero si ha il diritto di detrazione di 200 euro (confermata anche nel 2015), ma si possono detrarre anche le eccedenze relative alle imposte analoghe pagate nel Paese estero (secondo il principio della doppia tassazione).
Partendo dal presupposto che il pagamento dell’imposta sugli immobili è dovuta solo in alcuni Paesi, e che le leggi territoriali affrontano il diritto di proprietà su immobili in modo profondamente differente, soprattutto per quanto riguarda la base imponibile, l’Agenzia delle Entrate è scesa in campo per chiarire quali sono i principi a cui ispirarsi, onde evitare errori di calcolo.
Una prima distinzione va fatta tra immobili detenute nella Ue o nel See (spazio “economico” europeo), e quelli detenuti altrove. Considerato che in base agli accordi Ue ci deve essere un adeguato scambio di informazioni e collaborazione da parte dei vari Stati membri, e che sono adottati per lo più principi che sfruttano il calcolo delle imposte sulla base del valore catastale (anche localmente), allora anche per il calcolo dell’Ivie si sfrutta come base imponibile la rendita catastale.
Laddove ciò non fosse possibile si passa al prezzo di vendita risultante dall’atto di acquisto, o se anche questo non fosse possibile quello del valore di mercato (ad esempio per un immobile in costruzione). Questi due principi (prezzo di acquisto o in alternativa valore di mercato) sono inoltre usati per la determinazione del valore sul quale applicare le aliquote, per immobili ubicati al di fuori del territorio Ue.
Le aliquote dell’ Ivie sono solo due: lo 0,76% per la totalità degli immobili, mentre per quelli che possono essere considerati abitazione principale lo 0,4%. Per quanto riguarda i codici, così come avviene per l’Imu, ci sono quelli da usare a seconda del soggetto tenuto al pagamento (persona fisica o società fiduciaria) e del tipo di pagamento se saldo o acconto (vedi anche Guida all’investimento estero). Ecco lo schema riassuntivo:
Soggetti tenuti al pagamento dell’Ivie | Acconto prima rata | Saldo | Seconda rata o Unica soluzione |
Pagamento persona fisica | 4044 | 4041 | 4045 |
Società fiduciaria | 4046 | 4042 | – |