La guida al mondo offshore
Nell’ipotesi in cui ad acquistare casa da una società sia un privato, al di là degli aspetti fiscali e delle imposte specifiche da pagare, il rischio di ritrovarsi in mezzo a una ‘tempesta legale’, in caso di fallimento di quest’ultima, può essere abbastanza facilmente scongiurato tramite le trascrizioni del preliminare di compravendita, al di là della solidità della struttura patrimoniale ed economica della parte venditrice. Aspetto comunque fondamentale visto i frequenti casi in cui ‘società non costruttrici’, poco prima di dichiarare fallimento, hanno depauperato il patrimonio con azioni atte a alienare, ma soprattutto vendere, gli immobili per toglierle dalle aggressioni dei creditori.
Con la riforma sulle società di comodo, e l’innalzamento dei requisiti minimi richiesti per non far scendere immediatamente in campo il fisco (soprattutto sui livelli di ricavi raggiunti o da raggiungere in ciascun esercizio), l’uso di questo tipo di società (anche per acquisire un immobile) è divenuto molto più complesso. Infatti se da una parte i vantaggi iniziali sono notevoli (come ad esempio il recupero dell’Iva pagata sulla compravendita e il trattamento degli eventuali canoni di affitto in qualità di costi di esercizio), il raggiungimento dei requisiti minimi necessari e l’elevato numero di esclusioni, ha auto l’evidente scopo di ridurre l’uso di questo tipo di escamotage. A questo si aggiunge l’ampliamento dei poteri che ha l’Agenzia delle Entrate per vedere se, al di là della documentazione apparentemente regolare, di fatto si tratta sempre di una società di comodo. Inoltre rimane il problema dell’ingresso della casa o degli immobili nell’inventario fallimentare in caso di difficoltà economiche della stessa società. Insomma l’intestazione di una casa a una società italiana presenta ormai più svantaggi e rischi che vantaggi.
Il legislatore ha scelto di ridurre l’abuso delle società di comodo in Italia, ma questa azione non ha potuto andare ad intaccare le situazioni in cui si dovesse decidere di intestare la casa ad una società straniera, quindi tanto meno una che ha la sede in uno dei paradisi fiscali. In questi casi i vantaggi sono collegati alla possibilità di non veder aggredito il patrimonio immobiliare intestato alla società da parte di eventuali creditori, puntando più sull’anonimato che sui vantaggi fiscali, che nel caso di una casa acquistata in Italia, segue il sistema impositivo comunque locale.