La guida al mondo offshore
Si tratta della possibilità di rendere ‘neutrali’ i proventi derivanti (tra utili e perdite) dall’attività svolta dai “rami” aziendali, raffigurabili come “stabili organizzazioni”, così da sfruttare pienamente degli eventuali vantaggi derivanti dall’applicazione della fiscalità privilegiata legata all’ applicazione dei regimi fiscali locali. Tali proventi saranno infatti considerati esenti per quanto riguarda la determinazione del reddito di impresa della casa madre (ovvero non concorreranno alla sua formazione).
L’approvazione di queste nuove modalità non è di per sé sufficiente per l’applicazione, in quanto è necessario che ciò avvenga con il regolamento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ancora non è stato effettuato, e che al momento consiste solo in una proposta (entro il 31 marzo 2016 è stata data la possibilità ai vari soggetti coinvolti, consulenti, commercialisti e docenti di dare un parere riguardo alla proposta medesima).
Di fatto ci sono due condizioni sine qua non e cioè:
La proposta prevede che in tutti i casi l’adesione a questo tipo di regime fiscale abbia carattere solo opzionale, e che sia irrevocabile (cessa nel momento in cui vengono chiuse tutte le stabili organizzazioni all’estero che ci rientrano). L’opzione va esercitata entro un anno dalla costituzione e avvio della stabile organizzazione estera e, in via transitoria, entro due anni dall’approvazione della norma.
La parte più complessa della proposta riguarda la regolazione di quelle perdite (fino a 5 anni antecedenti a quello di esercizio dell’opzione per le branch già esistenti) che siano già state utilizzate (le recapture), e di come questo, operativamente dovrà essere regolato (una delle ragioni per cui è stata aperta la fase di consultazione).