Come funziona e chi può aderire al Branch Exemption: informazioni utili

Con il Dl 147/2015, e con particolare riferimento all’articolo 14 dello stesso, è stata introdotta anche per le imprese italiane, che ricoprano la posizione di “casa madre” e dotate di stabili organizzazioni all’estero, la possibilità di usufruire del branch exemption (il cui significato è di esenzione ramo).

Si tratta della possibilità di rendere ‘neutrali’ i proventi derivanti (tra utili e perdite) dall’attività svolta dai “rami” aziendali, raffigurabili come “stabili organizzazioni”, così da sfruttare pienamente degli eventuali vantaggi derivanti dall’applicazione della fiscalità privilegiata legata all’ applicazione dei regimi fiscali locali. Tali proventi saranno infatti considerati esenti per quanto riguarda la determinazione del reddito di impresa della casa madre (ovvero non concorreranno alla sua formazione).

L’approvazione di queste nuove modalità non è di per sé sufficiente per l’applicazione, in quanto è necessario che ciò avvenga con il regolamento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ancora non è stato effettuato, e che al momento consiste solo in una proposta (entro il 31 marzo 2016 è stata data la possibilità ai vari soggetti coinvolti, consulenti, commercialisti e docenti di dare un parere riguardo alla proposta medesima).

Quali sono le condizioni e i requisiti?

Di fatto ci sono due condizioni sine qua non e cioè:

  • la condizione di stabile organizzazione;
  • la presenza in Paesi inseriti nella white list, oppure per quelli nella black list si devono andare a considerare le presenze delle esimenti indicate e previste nell’articolo 167 del Tuir (vedi anche Conseguenze fiscali Black List). Se non sussistono queste esimenti allora per le sole branch coinvolte si ha l’applicazione del regime fiscale integrale.

Caratteristiche del regime agevolato

La proposta prevede che in tutti i casi l’adesione a questo tipo di regime fiscale abbia carattere solo opzionale, e che sia irrevocabile (cessa nel momento in cui vengono chiuse tutte le stabili organizzazioni all’estero che ci rientrano). L’opzione va esercitata entro un anno dalla costituzione e avvio della stabile organizzazione estera e, in via transitoria, entro due anni dall’approvazione della norma.

La parte più complessa della proposta riguarda la regolazione di quelle perdite (fino a 5 anni antecedenti a quello di esercizio dell’opzione per le branch già esistenti) che siano già state utilizzate (le recapture), e di come questo, operativamente dovrà essere regolato (una delle ragioni per cui è stata aperta la fase di consultazione).