Black list, grey list e white list

Dopo aver visto quali siano le caratteristiche dei paradisi fiscali, i motivi che spingono le società occidentali ad aprirvi una loro sede e i privati ad affidare i propri risparmi ad una delle loro banche, possiamo affermare con certezza una cosa: il risultato è sempre un minor gettito fiscale per gli stati che applicano regimi impositivi ordinari.

Liste Paradisi Fiscali OCSE

La comunità internazionale ha, quindi, da sempre intrapreso una lotta ai paradisi fiscali e a tutte le giurisdizioni non-cooperative. Questa battaglia vede in prima fila l’OCSE, che ormai da molti anni profonde grande impegno contro la competizione fiscale dannosa, redigendo, a partire dal 2000, una black list dei paradisi fiscali.

La lista nera OCSE è cambiata col passare del tempo, ed è stata affiancata da una grey list e da una white list. Come è facilmente intuibile, il passaggio di uno stato da una lista all’altra, dipende dal suo livello di collaborazione e di adattamento agli standard fiscali internazionali, in particolare, la blacklist è per i paesi non collaborativi, mentre le altre due liste sono riservate agli stati che si sono impegnati a rispettare i suddetti standard internazionali, con la differenza fissata fra coloro che hanno stipulato almeno 12 accordi conformi alle regole (white) e chi non ha ancora raggiunto tale limite.

L’ultimo aggiornamento delle liste risale a metà 2010 e vede la lista “dei cattivi” vuota, 14 giurisdizioni (Belize, Brunei, Isole Cook, Costa Rica, Guatemala, Filippine, Liberia, Isole Marshall, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Uruguay e Vanuatu) ancora nella lista grigia e altri 74 stati nella lista bianca, che, contrariamente a quanto si possa pensare, ospita nomi del calibro di Svizzera, Principato di Monaco e San Marino.

Con questo epocale cambiamento, e l’attuazione degli accordi internazionali, non si presentano più problemi di natura fiscale nei casi di compravendita (un tempo vigeva l’obbligo di dimostrate l’effettivo svolgimento di un’attività per le società dello stesso gruppo con sede nei paradisi fiscali – black list – per ottenere la deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse tra queste e quelle con sede negli altri stati), o di doppia imposizione.